L'articolo 17 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, e' sostituito dal seguente: "E' costituita in seno al Consiglio superiore delle antichita' e belle arti una Giunta presieduta dal vice presidente del Consiglio e composta dai presidenti di Sezione e da cinque consiglieri designati dalle rispettive Sezioni. Il Ministro, ove ricorrano ragioni di urgenza, puo' deferire gli affari, per i quali ritenga di dover sentire il parere delle Sezioni riunite o dell'adunanza plenaria, all'esame della Giunta".

Testo vigente dal 11 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;167~art2 · fonte del testo