Il testo dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "L'Ente e' retto da un Consiglio di amministrazione composto da:
- a)un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- b)un rappresentante del Ministero del tesoro;
- c)un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- d)un rappresentante della, provincia di Milano, designato dalla Giunta provinciale;
- e)tre rappresentanti del comune di Milano, designati dal Consiglio comunale;
- f)un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano, designato dal Consiglio camerale;
- g)un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione scelto fra i benemeriti di cui al secondo comma dell'articolo 7;
- h)il rettore dell'Universita', statale di Milano e il direttore del Politecnico di Milano ciascuno dei quali designa un professore ordinario che lo supplisca nelle funzioni di membro del Consiglio, in caso di assenza o impedimento. Assiste alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, il direttore del Museo. Il Consiglio e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente, due vice presidenti e designa, anche al di fuori dei suoi membri, un segretario. Il presidente ha, la rappresentanza legale dell'Ente e compie, nell'interesse dell'Ente stesso, tutti gli atti che non siano espressamente riservati e demandati alla competenza del Consiglio di amministrazione. I vice presidenti sostituiscono, anche disgiuntamente, il presidente nei casi di suo impedimento o di assenza e lo coadiuvano nelle sue funzioni. Il Consiglio di amministrazione puo' costituire nel suo seno una Giunta esecutiva, composta dal presidente e da altri due membri, con il compito di attuare le deliberazioni del Consiglio e adottare in caso di necessita' e di urgenza, ogni opportuno provvedimento ed iniziativa per il funzionamento dell'Ente, salvo ratifica del Consiglio".
Testo vigente dal 16 marzo 1961
