In deroga al disposto del primo comma dell'art. 19-bis, sub art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, ed ai fini di una prima attuazione della legge medesima, il nucleo di industrializzazione della provincia di Udine e' costituito ad ogni effetto dalle sedi di agglomerazione industriale che saranno determinate con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici, sentiti i Comuni direttamente interessati. Detto decreto comporta dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza, ai fini della eventuale espropriazione degli immobili compresi nel perimetro delle sedi di agglomerazione industriale. L'estensione definitiva del nucleo di industrializzazione verra' determinata successivamente, in base alle indicazioni del piano urbanistico comprensoriale di cui all'art. 3, sub art. 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici.

Testo vigente dal 15 luglio 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-06-26;785~art3 · fonte su Normattiva