Art. 281
[1]Realizzazione di attrezzature e servizi nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale
[2]Art. 28, legge numero 588/1962. E' autorizzata l'assunzione della parte di oneri, non coperta dal contributo della Cassa per il Mezzogiorno, per la costruzione di opere e servizi di attrezzatura nelle aree di sviluppo industriale o nei nuclei di industrializzazione che saranno istituiti in Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 144 del presente testo unico.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva