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Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e' sostituito dal seguente: "Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformita' dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validi espressi nel collegio, comunque non inferiore al 65 per cento del loro totale".
Testo in vigore dal 29 gennaio 1992 al 6 giugno 2012
