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Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e' sostituito dal seguente: "La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio".
Testo in vigore dal 29 gennaio 1992 al 6 giugno 2012
