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I rappresentanti dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio purche' siano elettori del collegio. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purche' siano elettori del collegio senatoriale.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1992 al 6 giugno 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1992-01-23;33~art3 · fonte su Normattiva