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Il sottufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre e' temporaneamente non idonee al servizio incondizionato per ferite riportate in combattimento, o per ferite provocate dall'offesa del nemico e riportate in servizio, puo' conseguire la promozione - anche se in aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio - sempre che sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti. Non si richiedono, pero', i periodi di comando o di servizio previsti dall'art. 10 della legge 29 gennaio 1942-XX, n. 64. Il sottufficiale che abbia conseguita una promozione ai sensi del comma precedente - a meno che non venga a trovarsi nuovamente nelle condizioni indicate nel comma stesso - puo' ottenere altra promozione solo dopo che abbia acquistata l'idoneita' fisica incondizionata, conseguendo pero', qualora risulti pretermesso nell'avanzamento, l'anzianita' che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. La promozione si effettua anche se il sottufficiale non abbia compiuto il prescritto periodo di comando o di servizio, purche', pero', abbia prestato almeno sei mesi di effettivo servizio, continui o non lo stato di guerra.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1943 al 1 settembre 1995
