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Il sottufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre e' temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato per ferite (escluse quelle contemplate nell'articolo precedente), lesioni o malattie, riportate in servizio o per causa di servizio, puo' conseguire la promozione - anche se non abbia compiuto i periodi di comando o di servizio previsti dall'art. 10 della legge 29 gennaio 1942-XX, n. 64 - quando, riacquistata l'incondizionata idoneita' fisica, riprenda servizio e sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti. In tal caso viene considerato come pretermesso nell'avanzamento, ma soltanto in rapporto alla promozione al grado immediatamente superiore a quello rivestito nel momento in cui fu ferito o cadde ammalato e gli viene data la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Nella successiva promozione, pero', non puo' ottenere una sede di anzianita' anteriore alla data in cui ha riacquistato l'incondizionata idoneita' fisica. Puo' conseguire la promozione stessa, anche se non abbia compiuto il prescritto periodo di comando o di servizio, purche', pero', abbia prestato almeno sei mesi di effettivo servizio, continui o non lo stato di guerra.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1943 al 1 settembre 1995
