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All'art. 37 sono apportate le seguenti varianti: 1° In fine del comma a) sono aggiunti i seguenti alinea: "Le disposizioni del presente comma sono applicabili ai sottufficiali di tutte le categorie del Corpo Reale equipaggi marittimi, i quali abbiano l'eta' e le altre condizioni da stabilirsi col decreto Reale di cui all'articolo precedente; essi devono possedere almeno il diploma di maturita' classica o scientifica. Il Ministero della marina ha facolta' di disporre gli ulteriori corsi di specializzazione che vorra' far seguire ai predetti ufficiali". 2° Nel comma b):
- A)il primo comma e' cosi' modificato: "dai giovani laureati in ingegneria civile, industriale, o navale e meccanica per gli ufficiali del Genio navale ed in ingegneria industriale o navale e meccanica per gli ufficiali delle Armi navali, che non abbiano oltrepassato il 26° anno di eta'»;
- B)nell'ultimo comma, dopo le parole "presso le Universita' del Regno" sono aggiunte le parole "o altri Enti od Istituti".
- C)dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti alinea: "Detti corsi sono pero' obbligatori per i tenenti del Genio navale di nuova nomina laureati in ingegneria civile o industriale. Gli ufficiali del Genio navale e quelli delle Armi navali, dopo il corso teorico, seguiranno altresi' un tirocinio pratico a bordo di Regie navi, della durata di un anno. Dopo ultimati i corsi di cui ai commi precedenti, la Commissione ordinaria di avanzamento stabilira' la classifica definitiva di tutti gli ufficiali provenienti dallo stesso concorso di ammissione, tenendo conto dei punti dell'esame di concorso, dei risultati dei corsi per coloro che li hanno seguiti, nonche' delle note caratteristiche e degli altri elementi". 3° Nel comma c), dopo le parole: "laurea in ingegneria industriale", sono aggiunte le seguenti altre: "o navale e meccanica".
Testo in vigore dal 24 dicembre 1932 al 9 ottobre 2010
