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Nell'art. 40 l'eta' di anni "28" e' ridotta ad anni "25". Inoltre, nel 2° comma, le parole che seguono a "sono promossi tenenti" sono abrogate e sostituite come appresso: "secondo e' stabilito dall'art. 39 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007".

Testo in vigore dal 24 dicembre 1932 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1613~art13 · fonte del testo