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L'art. 45 e' cosi' modificato: "Per il Passaggio degli ufficiali del soppresso Corpo per la direzione delle macchine nel Corpo del genio navale sono attualmente applicabili le seguenti norme:
- a)i capitani e i tenenti gia' appartenenti al Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine provenienti dall'Accademia navale, che, avendo gia' frequentato il corso superiore, sono stati inscritti temporaneamente nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, passeranno nel Corpo del genio navale quando avranno seguito con esito favorevole corsi speciali presso le scuole di ingegneria;
- b)i tenenti e sottotenenti gia' appartenenti al Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine che non hanno frequentato il corso superiore, non lo dovranno piu' frequentare e faranno passaggio nel genio navale dopo aver seguito con esito favorevole corsi speciali presso le scuole di ingegneria. Essi nel frattempo continueranno ad essere temporaneamente inscritti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina;
- c)gli allievi della Regia Accademia navale, ramo macchine, saranno indirizzati per seguire all'uscita dell'Accademia navale corsi presso le scuole di ingegneria come e' prescritto dal comma precedente e dal comma a) dell'articolo 37. Gli ufficiali di cui ai commi a) e b) dovranno compiere i loro studi in ingegneria nel periodo di tempo prescritto dalle leggi sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina. Gli ufficiali gia' appartenenti al Corpo degli ufficiali per la direzione macchine, che siano mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, possono essere trasferiti nel ruolo del Genio navale, anche se non abbiano a suo tempo sostenuto l'esame di avanzamento a capitano e di abilitazione a maggiore e siano stati inscritti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina. Tale loro trasferimento dovra' essere preceduto dal parere favorevole di un Comitato costituito dal presidente e dal vice-presidente del Consiglio superiore di marina, e dal Sottocapo di stato maggiore della Regia marina, il quale, prima di esprimere il suo giudizio, prendera' in esame tutta la pratica personale di ciascun ufficiale da trasferire".
Testo in vigore dal 24 dicembre 1932 al 9 ottobre 2010
