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L'art. 47 e' cosi' modificato: "Il ruolo transitorio degli ufficiali di macchina e' costituito da:

  • a)i maggiori ed i capitani del soppresso Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine che avevano gia' superato gli esami per la promozione a maggiore, i quali non furono ritenuti idonei al passaggio nel Corpo del genio navale. I maggiori suddetti non potranno avere avanzamento, e, se idonei, saranno trattenuti in servizio, fino al limite di eta' del loro grado. I capitani suddetti potranno ottenere l'avanzamento a maggiore per anzianita';
  • b)i capitani gia' appartenenti al Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine di cui al comma a) dell'articolo 45 fino a quando non raggiungano le condizioni previste dallo stesso comma a) per passare nel Corpo del genio navale. Coloro che rinunzieranno a frequentare tali corsi o non conseguiranno l'idoneita' alla fine dei corsi stessi, resteranno definitivamente nel ruolo transitorio, e non potranno avere avanzamento;
  • c)i tenenti e sottotenenti del soppresso Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine di cui alla lettera b) dell'art. 45 fino a quando raggiungeranno le condizioni previste dallo stesso comma per passare nel Genio navale. Ai detti ufficiali che non conseguiranno l'idoneita' alla fine di tali corsi si applichera' il disposto delle vigenti leggi sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina;
  • d)i capitani del soppresso Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine che all'entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1178, avevano rinunziato all'esame per maggiore o non l'avevano sostenuto con esito favorevole, fatta eccezione per gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, che, giusta il disposto dall'ultimo comma dell'art. 45, abbiano ottenuto il trasferimento nel Corpo del genio navale".

Testo in vigore dal 24 dicembre 1932 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1613~art16 · fonte del testo