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All'art. 56 sono apportate le seguenti modificazioni:
- A)Il n. 3 del 1° comma e' cosi' modificato: "N. 3. - I tenenti di vascello muniti di brevetto di specializzazione superiore e del diploma della scuola di telegrafia e telefonia dell'Istituto superiore postale, telegrafico e telefonico, che abbiano compiuto il tirocinio pratico prescritto per il conseguimento del brevetto di specializzazione superiore. Il trasferimento di questi ufficiali ha luogo in seguito a loro domanda e previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento. Il numero degli ufficiali cosi' trasferito sara' determinato dal Ministero, ma non potra' eccedere i due terzi del ruolo. Tale norma avra' vigore fino al 1° gennaio 1936".
- B)L'ultimo comma e' cosi' modificato: "Gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore che saranno passati nel Corpo delle Armi navali fino al 1° gennaio 1933 conserveranno ad personam le denominazioni di grado degli ufficiali di Stato Maggiore; quelli che passeranno nel Corpo degli ufficiali delle Armi navali dopo tale data assumeranno la denominazione di grado di quest'ultimo Corpo".
- C)Dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente: "Gli ufficiali di Stato Maggiore trasferiti nel Corpo delle Armi navali in base all'art. 11 del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482 o, comunque, dopo l'entrata in vigore di tale R. decreto-legge, conservano l'anzianita' assoluta che possedevano all'atto del trasferimento. La Commissione di avanzamento stabilira' l'anzianita' nel nuovo Corpo tenuto conto del posto che essi avevano nel ruolo di provenienza, nonche' di tutti gli elementi di giudizio prescritti dal testo unico delle leggi sull'avanzamento, approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007".
Testo in vigore dal 24 dicembre 1932 al 9 ottobre 2010
