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[1]I quadri di avanzamento degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi ora vigenti cesseranno di aver efficacia con la data con la quale saranno costituiti i nuovi ruoli degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi di cui all'art. 2 della presente legge. Dopo tale data verranno compilati nuovi quadri con le norme ordinarie stabilite dalla vigente legge sull'avanzamento, per ciascun ruolo. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 dicembre 1932 - Anno XI
[2]VITTORIO EMANUELE.
[3]MUSSOLINI - SIRIANNI - JUNG - CIANO.
[4]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1932 al 9 ottobre 2010
