Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1932 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
La lettera g) dell'art. 16, comma A, e' cosi' modificata: "g) gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi divisi nei seguenti ruoli: Servizi nautici, servizi tecnici, servizi macchina e servizi contabili. "Il corpo degli ufficiali del C.R.E.M. comprende anche un sottotenente direttore del corpo musicale".
Testo in vigore dal 24 dicembre 1932 al 9 ottobre 2010
