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La lettera g) dell'art. 16, comma A, e' cosi' modificata: "g) gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi divisi nei seguenti ruoli: Servizi nautici, servizi tecnici, servizi macchina e servizi contabili. "Il corpo degli ufficiali del C.R.E.M. comprende anche un sottotenente direttore del corpo musicale".

Testo in vigore dal 24 dicembre 1932 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1613~art2 · fonte del testo