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Con decreto del Ministro per la marina sara' stabilita la ripartizione degli ufficiali del C.R.E.M nei vari ruoli, in relazione alle necessita' di servizio, e saranno apportate ad essa le eventuali successive varianti, fermo restando in ogni caso il numero totale fissato dall'articolo precedente. Con decreto del Ministro per la marina saranno ugualmente dettate le norme per l'assegnazione degli attuali ufficiali del C.R.E.M. nei ruoli di cui alla lettera g) dell'art. 16, comma A, modificata con l'art. 2 della presente legge e quello per raggiungere, nella ripartizione di cui al precedente comma, le eventuali successive varianti.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1932 al 9 ottobre 2010
