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L'art. 35 e' abrogato e sostituito dal seguente: "Per conseguire la nomina ad ufficiale subalterno di uno dei Corpi militari della Regia marina, oltre le condizioni prescritte dalla vigente legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, Regia marina e Regia aeronautica, e' necessario contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi marittimi con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente per tutti i Corpi, eccetto che per i Corpi del Genio navale e delle Armi navali, pei quali la ferma decorrera' dalla nomina a tenente per coloro che sono reclutati per concorso fra i laureati in ingegneria e dal conseguimento della laurea per quelli provenienti dalla Regia Accademia navale, fermo il disposto dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 397. Sara' titolo di preferenza in tutti i Corpi, a parita' di punti, l'aver riportato decorazioni al valore".
Testo in vigore dal 24 dicembre 1932 al 9 ottobre 2010
