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I commi 3 e 4 dell'art. 36 sono cosi' modificati: "Possono altresi' essere reclutati per concorso fra gli ufficiali subalterni di vascello di complemento che siano in servizio continuativo dalla data della nomina a guardiamarina da almeno due anni, se laureati, e quattro anni, se diplomati, e che, avendo ottime note caratteristiche, risultino vincitori di un esame di concorso sulle materie dell'ultimo corso di vascello della Regia Accademia navale. I vincitori saranno ammessi al Corso superiore degli ufficiali di vascello e il loro passaggio in S.E.P. avra' luogo dopo esito favorevole di tale corso. La Commissione ordinaria di avanzamento, nell'anno in cui essi hanno ultimato il Corso superiore, fissera' la loro sede di anzianita' con il corso degli ufficiali in servizio effettivo permanente, che nell'anno stesso sono stati promossi sottotenenti di vascello. La designazione del numero dei posti messi a concorso e degli ufficiali di vascello di complemento ammessi a prendervi parte avra' luogo per determinazione del Ministro della marina. Gli ufficiali riprovati agli esami potranno, se ancora in servizio, ripetere una sola volta la prova in un concorso successivo, del quale seguiranno le sorti".
Testo in vigore dal 24 dicembre 1932 al 9 ottobre 2010
