Per le costruzioni previste dall'art. 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, i termini di cui al 1° comma dell'art. 13 della stessa legge sono portati da 6 mesi e da 3 mesi rispettivamente a 9 mesi e a 6 mesi.
Testo vigente dal 30 dicembre 1949
Per le costruzioni previste dall'art. 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, i termini di cui al 1° comma dell'art. 13 della stessa legge sono portati da 6 mesi e da 3 mesi rispettivamente a 9 mesi e a 6 mesi.
Testo vigente dal 30 dicembre 1949
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1949-12-15;945~art2 · fonte del testo