Il termine previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 8 marzo 1949, n. 75, gia' prorogato al 31 dicembre 1952 dall'art. 4 della legge 15 dicembre 1949, numero 945, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1956 per le nuove costruzioni navali e per le opere previste nel primo comma dell'art. 4, lettera b), seconda parte della presente legge. La proroga stabilita nel comma precedente e le disposizioni degli articoli seguenti non riguardano il beneficio fiscale previsto dall'art. 9 della legge 8 marzo 1949, n. 75, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per il naviglio peschereccio indicato alla lettera b) dell'art. 4 della presente legge, limitatamente a quello di nuova costruzione, e per la nave cisterna di cui all'art. 3 della legge stessa.

Testo vigente dal 14 aprile 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-04-02;212~art1 · fonte del testo