Il termine previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 8 marzo 1949, n. 75, gia' prorogato al 31 dicembre 1952 dall'art. 4 della legge 15 dicembre 1949, numero 945, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1956 per le nuove costruzioni navali e per le opere previste nel primo comma dell'art. 4, lettera b), seconda parte della presente legge. La proroga stabilita nel comma precedente e le disposizioni degli articoli seguenti non riguardano il beneficio fiscale previsto dall'art. 9 della legge 8 marzo 1949, n. 75, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per il naviglio peschereccio indicato alla lettera b) dell'art. 4 della presente legge, limitatamente a quello di nuova costruzione, e per la nave cisterna di cui all'art. 3 della legge stessa.
Testo vigente dal 14 aprile 1953
