[1]Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e' sostituito dal seguente: "Nel caso di contemporaneita' della elezione del Consiglio provinciale con la elezione di Consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra l'Amministrazione provinciale ed i singoli Comuni, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni ad entrambe le elezioni e che, in caso di sola elezione del Consiglio provinciale, sarebbero rimaste a carico della stessa Amministrazione provinciale".

[2]Disposizioni transitorie e finali

Testo vigente dal 12 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-09-10;962~art13 · fonte del testo