Il Governo della Repubblica e' autorizzato a coordinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 8 marzo 1951, n. 122, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e le loro successive modificazioni, e della presente legge. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 12 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-09-10;962~art16 · fonte del testo