Le norme dell'articolo 25 della legge 8 marzo 1951, n. 122, continueranno ad essere applicate per le vacanze che avessero a verificarsi nei Consigli provinciali eletti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 12 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-09-10;962~art15 · fonte del testo