L'articolo 17 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e' sostituito dal seguente: "Compiute le operazioni relative all'esame ed alla ammissione dei gruppi di candidati presentati, l'Ufficio elettorale centrale:

  • 1)procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine di presentazione dei rispettivi gruppi ed all'invio di esso ai sindaci dei Comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno antecedente quello della votazione;
  • 2)trasmette immediatamente alla Prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalita' dei relativi candidati e i loro contrassegni, secondo l'ordine di presentazione dei rispettivi gruppi. Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura del Ministero dello interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle E ed F allegate alla legge 23 marzo 1956, n. 136. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali di sezione debitamente piegate".

Testo vigente dal 12 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-09-10;962~art6 · fonte del testo