L'articolo 18 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e' sostituito dal seguente: "La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale deve essere effettuata alla segreteria degli anzidetti Uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione".
Testo vigente dal 12 settembre 1960
