L'articolo 18 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e' sostituito dal seguente: "La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale deve essere effettuata alla segreteria degli anzidetti Uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione".

Testo vigente dal 12 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-09-10;962~art7 · fonte del testo