[1]Il Ministro per le finanze ha facolta' di eliminare dal conto dei residui:
- a)le assegnazioni di entrata e di spesa del movimento capitali del bilancio dello Stato relative ad occorrenze cui si provvede mediante accensione di debiti;
- b)le assegnazioni relative a spese straordinarie autorizzate da speciali disposizioni di legge, ripartite in piu' anni per la quota non impegnata nell'anno, e le altre spese straordinarie, destinate a scopi straordinari, in quanto non vi corrispondano impegni verso terzi.
[2]Restano ferme ad ogni effetto le autorizzazioni in base alle quali dette assegnazioni vennero stanziate.
[3]Le somme corrispondenti saranno nuovamente inscritte in bilancio nel conto della competenza degli esercizi successivi, con decreto del Ministro per le finanze, a mano a mano che cio' si renda necessario, in relazione agli effettivi bisogni, e quindi con facolta' di variare la ratizzazione della spesa.
Testo vigente dal 21 dicembre 1928
