[1]Le modificazioni disposte con l'articolo 6 della presente legge agli articoli nn. 30, 32, 34, 36, 53 e 77 della legge di contabilita' generale dello Stato avranno effetto a partire dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1928-29.
[2]La compilazione del preventivo di cassa di cui all'art. 5 sara' limitata per l'esercizio finanziario stesso all'ultimo trimestre.
[3]Le altre disposizioni hanno vigore dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[4]Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad emanare tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione della presente legge, anche in deroga a norme legislative e regolamentari vigenti.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a Roma, addi' 9 dicembre 1928 - Anno VII
[7]VITTORIO EMANUELE.
[8]Mosconi.
[9]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo vigente dal 21 dicembre 1928
