I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie a carico delle imprese di assicurazione che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e imposte, debbono essere applicati sui premi depurati di un'aliquota per gli oneri di gestione, che sara' determinata con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio.
Testo vigente dal 28 aprile 1955
