All'art. 42 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, modificato dall'art. 40 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e' aggiunto il seguente comma: "Le imprese sono tenute altresi' a versare un contributo, in misura del 4 per cento di quello di cui al precedente comma, alle spese di redazione e pubblicazione delle Annuario delle assicurazioni" edito annualmente dal Ministero dell'industria e del commercio, Ispettorato assicurazioni private, e alle spese relative ai rapporti e comunicazioni ufficiali, alla organizzazione e partecipazione ai convegni, congressi e conferenze nazionali ed internazionali che interessano le assicurazioni".

Testo vigente dal 28 aprile 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-04-11;294~art14 · fonte del testo