All'art. 42 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, modificato dall'art. 40 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e' aggiunto il seguente comma: "Le imprese sono tenute altresi' a versare un contributo, in misura del 4 per cento di quello di cui al precedente comma, alle spese di redazione e pubblicazione delle Annuario delle assicurazioni" edito annualmente dal Ministero dell'industria e del commercio, Ispettorato assicurazioni private, e alle spese relative ai rapporti e comunicazioni ufficiali, alla organizzazione e partecipazione ai convegni, congressi e conferenze nazionali ed internazionali che interessano le assicurazioni".
Testo vigente dal 28 aprile 1955
