I decreti di autorizzazione ad estendere l'esercizio a nuovi rami di assicurazione, per i quali non sia richiesto un aumento del capitale e del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1, sono soggetti alla tassa di concessione governativa di lire sessantamila, quarantamila, ventimila e diecimila, rispettivamente per i casi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 1 della presente legge.

Testo vigente dal 28 aprile 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-04-11;294~art17 · fonte del testo