Il limite individuale stabilito per le quote sociali dal secondo comma dell'art. 55 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e' elevato a lire due milioni.
Testo vigente dal 28 aprile 1955
Il limite individuale stabilito per le quote sociali dal secondo comma dell'art. 55 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e' elevato a lire due milioni.
Testo vigente dal 28 aprile 1955
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1955-04-11;294~art18 · fonte del testo