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Al notaio per gli atti e per le prestazioni a lui attribuiti dalla legge sull'ordinamento del notariato e da altre leggi sono dovuti gli onorari ed i diritti accessori determinati dalla presente tariffa ed il rimborso delle spese. Se gli onorari e i diritti accessori non possono essere determinati in base ad una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni contenute nella presente legge, che regolano casi simili o materie analoghe. Oltre agli onorari e ai diritti preveduti dalla presente tariffa nessun altro compenso e' dovuto al notaio per gli atti e le prestazioni che rientrano nella sfera di applicazione della tariffa stessa. Ogni convenzione contraria e' nulla.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010
