Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Al notaio per gli atti e per le prestazioni a lui attribuiti dalla legge sull'ordinamento del notariato e da altre leggi sono dovuti gli onorari ed i diritti accessori determinati dalla presente tariffa ed il rimborso delle spese. Se gli onorari e i diritti accessori non possono essere determinati in base ad una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni contenute nella presente legge, che regolano casi simili o materie analoghe. Oltre agli onorari e ai diritti preveduti dalla presente tariffa nessun altro compenso e' dovuto al notaio per gli atti e le prestazioni che rientrano nella sfera di applicazione della tariffa stessa. Ogni convenzione contraria e' nulla.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1158~art1 · fonte del testo