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Per la copia di un atto in forma esecutiva, e' dovuto al notaio il quarto dell'onorario spettante per l'originale. Esso non puo' essere inferiore a lire 500, ne' superiore a lire 6000. Per ogni altra copia, e' dovuto il sesto dell'onorario spettante per l'originale e non puo' essere inferiore a lire 300 ne' superiore a lire 4000. Per le copie ad uso dell'Ufficio del registro e delle volture catastali l'onorario non puo' essere superiore a lire 1000. Per la copia di un atto di valore indeterminabile e' dovuto l'onorario di lire 300. Non e' dovuto alcun onorario per la copia del testamento pubblico da trasmettere all'Archivio notarile e per la copia del verbale di pubblicazione di testamento da trasmettere alla pretura. E' applicabile in ogni caso l'art. 75 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010
