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Per l'estratto o il certificato di un atto, l'onorario e' di lire 300. Se l'estratto o il certificato comprende piu' di una convenzione, l'onorario e' aumentato di lire 200 per ogni convenzione in piu'. Se l'estratto si riferisce al contenuto essenziale di una convenzione, e' dovuto il corrispondente onorario di copia. Il certificato non puo' riferirsi al contenuto essenziale dell'atto.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1158~art20 · fonte del testo