Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Per la lettura e l'ispezione di un atto, quando di esso non e' richiesta la copia, l'estratto o il certificato, e' dovuto l'onorario di lire 150, oltre quello stabilito nell'articolo precedente. Lo stesso onorario e' dovuto per la collazione con l'originale di una copia, gia' rilasciata.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1158~art26 · fonte del testo