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E' dovuto il diritto di lire 80 per l'iscrizione nel repertorio di ciascun atto fra vivi soggetto a registrazione e di ciascun atto di ultima volonta'. Per l'iscrizione di ogni altro atto e' dovuto il diritto di lire 40. Il notaio deve corrispondere alla Cassa nazionale del notariato il contributo di lire 20, per ogni atto iscritto nei repertori, effettuandone il versamento nei modi previsti dall'art. 17, comma secondo.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1158~art27 · fonte del testo