Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010. 121 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Al notaio che deve ricevere un atto o compiere una prestazione fuori del proprio studio, oltre al rimborso delle spese di viaggio, e' dovuta una indennita' di accesso e di soggiorno nella misura di lire 600 per ogni ora o frazione di ora occorsa per il viaggio e la permanenza, fino al massimo di lire 6000 per la stessa giornata. L'indennita' e' raddoppiata, se il notaio e' richiesto di ricevere un atto o compiere una prestazione dalle ore 20 alle ore 8. Per gli atti di protesto, l'indennita' di accesso e' ridotta ad un terzo. Se per l'accesso puo' farsi uso di mezzi pubblici di trasporto distinti in classi, al notaio e' dovuto il rimborso dell'importo del biglietto di prima classe.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1158~art29 · fonte del testo