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[1]L'onorario graduale e' di: lire 500 per atto fino a.............. lire 10.000 " 1.000 " da oltre lire 10.000 fino a " 25.000 " 2.000 " " " 25.000 " " 50.000 " 3.000 " " " 50.000 " " 75.000 " 4.000 " " " 75.000 " " 100.000 " 5.000 " " " 100.000 " " 150.000 " 6.000 " " " 150.000 " " 200.000 " 7.000 " " " 200.000 " " 250.000 " 8.000 " " " 250.000 " " 300.000
[2]Se il valore dell'atto supera lire 300.000, e' dovuto l'onorario di lire 8000 aumentato di una somma calcolata in base alle seguenti aliquote applicabili per le rispettive quote di valore:
[3]per quote fino di oltre lire a lire lire 1 %.......................... 300.000 600.000 " 0,50 %.......................... 600.000 2.000.000 " 0,40 %.......................... 2.000.000 5.000.000 " 0,30 %.......................... 5.000.000 12.000.000 " 0,20 %.......................... 12.000.000 16.000.000 " 0,10 %.......................... 16.000.000 20.000.000 " 0,05 %.......................... 20.000.000 60.000.000 " 0,03 %.......................... 60.000.000 500.000.000
[4]Non e' dovuto alcun onorario per la quota eccedente il valore di lire 500.000.000. Le quote dell'onorario graduale, fino a lire 50, non si computano; se superiori a lire 50, ma inferiori a lire 100, si arrotondano a lire 100.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010
