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L'onorario graduale di cui all'art. 3 e' altresi' dovuto:
- a)con riduzione a meta': per i contratti di locazione, appalto, associazione agraria, estensione di ipoteca ad altri beni, per i contratti preliminari, per i contratti concernenti prestazione di lavoro subordinato o prestazione di opere; per gli atti di fondazione e per quelli di associazione aventi scopo di assistenza o di istruzione. Per gli atti di fondazione detto onorario e' calcolato sul valore del patrimonio;
- b)con riduzione ad un terzo: per gli atti di quietanza; consenso a cancellazione o postergazione di ipoteca, consenso a riduzione della somma per la quale e' iscritta ipoteca; consenso a liberazione parziale di beni da ipoteca, a frazionamento di ipoteca, a separazione di quote ipotecarie; deposito di somme, titoli od altri valori; proroga nel termine di societa'; deliberazione di assemblea per fusione di societa'; dilazione per l'adempimento di obbligazioni; affrancazione di rendita; trasferimento di vincolo dotale; consenso a tramutamento, traslazione o frazionamento di titoli; ricognizione di diritti, rinnovazione di titoli, verbale di accettazione di offerta reale. Detto onorario, per la liberazione parziale di beni da ipoteca, e' commisurato al corrispettivo convenuto, in mancanza del quale e' applicabile l'onorario graduale minimo; per il frazionamento di ipoteca o separazione di quote ipotecarie e' dovuto per ciascuna quota frazionata o separata e per l'accettazione dell'offerta reale e' dovuto sull'ammontare della somma offerta. L'onorario graduale nei casi di riduzione previsti dal presente articolo non puo' essere inferiore a lire 500.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010
