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E' dovuto al notaio l'onorario di:

  • a)lire 2000, per l'atto di ricevimento di testamento pubblico;
  • b)lire 1000, per il verbale relativo ad apposizione o rimozione di sigilli, inventario, e conti divisione o vendita giudiziaria, immissione in possesso, interpellanza, constatazione, offerta reale, assemblea nonche' per il verbale di pubblicazione di testamento olografo o segreto, e per ogni atto di valore indeterminabile;
  • c)lire 500, per ogni copia, estratto o certificato di libri di commercio, di altri registri e di documenti, che non siano pubblici o autentici o registrati. Se per il compimento degli atti previsti nel comma precedente occorre un periodo di tempo superiore ad un'ora, e' dovuto, per ogni ora successiva o frazione di essa, oltre all'onorario fisso, il diritto di lire 1000 per gli atti di cui alle lettere a) e b), e di lire 500, per gli atti di cui alla lettera c).

Testo in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1158~art9 · fonte del testo