Alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, sono apportate le modificazioni seguenti: "La vacazione di cui all'art. 31 e' fissata in lire 170 all'ora per il geometra e lire 100 all'ora per gli aiutanti di concetto. La vacazione di cui all'art. 32 e' fissata in lire 320 all'ora per il geometra e in lire 200 all'ora per gli aiutanti di concetto. Le aliquote di maggiorazione di cui al primo comma dell'art. 33 sono fissate in lire 170 per il geometra e lire 100 per gli aiutanti, quelle del secondo comma dello stesso articolo in lire 200 per il geometra e lire 150 per gli aiutanti. L'aliquota per le opere d'importo fino a lire 10 milioni prevista per la categoria I, lettera D, della tabella H e' fissata in lire 4,10".

Testo vigente dal 8 febbraio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-04;32~art1 · fonte del testo