All'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, e' aggiunto il comma seguente: "I minimi di tariffa per gli onorari a vacazione, a percentuale ed a quantita', fissati dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, o stabiliti secondo il disposto della presente legge, sono inderogabili. L'inderogabilita' non si applica agli onorari a discrezione per le prestazioni di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con la citata legge 2 marzo 1949, n. 143".

Testo vigente dal 3 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;340~artunico · fonte del testo