Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1966, n. 1144, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito in legge dalla legge 8 agosto 1980, n. 436, e' sostituito dal seguente: "La data di inizio dell'ora legale, compresa nel periodo 15 marzo-10 giugno, e quella di cessazione, compresa nel periodo 20 settembre-31 ottobre, sono annualmente fissate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo". La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 24 dicembre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-12-22;932~artunico · fonte del testo