Art. 30 — Premio di rendimento ai telegrafisti
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[1]Negli uffici telegrafici, determinati dalla amministrazione centrale, e per le linee di comunicazione che saranno dalla medesima stabilite, e' concesso ai telegrafisti ad esse addetti, per ogni telegramma fino a quindici parole, escluso il preambolo, scambiato durante il servizio giornaliero di durata non inferiore all'orario d'obbligo, un premio di rendimento nella misura seguente:
- a)con apparati celeri stampanti: comunicazioni nazionali: media oraria da 30 a 35 telegrammi. L. 0,50 media oraria da 36 a 40 telegrammi.." 0,60 media oraria oltre 40 telegrammi...." 0,75 comunicazioni internazionali: media oraria da 15 a 35 telegrammi..L. 0,85 media oraria da 36 a 40 telegrammi.." 1,15 media oraria oltre 40 telegrammi...." 1,45
- b)con apparato morse: media oraria da 10 a 15 telegrammi..L. 1,30 media oraria oltre 15 telegrammi...." 2,30
[2]La somma complessiva delle parole eccedenti le quindici in ciascun telegramma, escluso il preambolo, viene divisa per venti ed il quoziente e' aggiunto al numero dei telegrammi scambiati per ottenere il totale, in base al quale e' determinata la media oraria per l'attribuzione del premio. Negli uffici telegrafici nei quali esiste il servizio di dettatura fonica dei telegrammi, svolto da parte della societa' telefonica concessionaria, viene corrisposto al personale telegrafico addetto alla registrazione dei telegrammi accettati dalla societa' concessionaria medesima e passati al telegrafo, un premio di rendimento nella seguente misura:
- a)registrazione a mano: da 46 a 50 telegrammi/ora......L. 0,60 oltre 50 telegrammi/ora........".0,70
- b)registrazione a macchina: da 55 a 60 telegrammi/ora....L. 0,60 oltre 60 telegrammi/ora......" 0,70
Testo in vigore dal 23 febbraio 1970 al 8 dicembre 1973
