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Al personale addetto al servizio di operatore radiotelegrafico e' concessa mensilmente un premio di cointeressenza di lire quindici per ogni radiotelegramma trasmesso e ricevuto in morse o in fonia. Ai dirigenti e ai capiturno e' concesso mensilmente un premio di cointeressenza pari alla media dei premi spettanti per effetto del precedente comma ai radiotelegrafisti addetti alle rispettive stazioni. Il premio spettante al personale di cui al primo comma non puo' superare mensilmente la somma di lire tremilanovecento.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1970 al 8 dicembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art31 · fonte su Normattiva