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L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata a corrispondere al dipendente personale compensi incentivanti al fine di accrescerne la produttivita'. L'importo relativo sara' pari, fino al 31 dicembre 1969, al 50 per cento e, per il triennio successivo, al 40 per cento della somma corrispondente alla maggiore spesa che si sarebbe dovuta sostenere al fine di mantenere il quantitativo numerico degli operatori ed operatrici di commutazione e prenotazione costantemente adeguato alle esigenze del traffico, secondo le determinazioni di cui al successivo articolo 49. Detta maggiore spesa e' costituita dagli importi lordi di stipendi, retribuzioni, paghe, assegni fissi ed altri assegni tabellari, che si sarebbero dovuti corrispondere alle unita' occorrenti per integrare la copertura del fabbisogno di operatori ed operatrici di commutazione e prenotazione in ciascun anno. Il fabbisogno di personale di ciascun anno e' pari al contingente di operatori ed operatrici determinato in numero 6.633 unita' al 1 luglio 1967 per i servizi di commutazione e prenotazione, aumentato o diminuito in relazione alle variazioni di traffico verificatesi nell'anno stesso nell'azienda rispetto a quello del 1966. In ogni caso la misura del compenso non potra' superare, a parita' di qualifica e mansioni assimilabili, quella corrisposta al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1970 al 8 dicembre 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art48 · fonte su Normattiva