Art. 9 — Permessi per trasferimento
Per gli atti inerenti al trasferimento e' concesso, indipendentemente dal congedo regolamentare, il permesso di assentarsi dal servizio, senza perdere lo stipendio, per non oltre sei giorni, complessivamente, ai dipendenti con famiglia e tre giorni agli altri, se la distanza fra le due residenze non supera i 300 chilometri, ed un giorno in piu' per ogni 300 chilometri, o frazione, successivi, quando la distanza sia maggiore. Nei soli casi di trasferimento per ragioni di servizio spetta il trattamento previsto per le giornate di congedo ordinario.
Testo vigente dal 23 febbraio 1970
