Art. 8 — Casi particolari che danno titolo alle indennità di trasferimento ed ai relativi rimborsi
Le indennita' di trasferimento e i rimborsi stabiliti per il personale civile delle amministrazioni dello Stato sono accordate anche quando il trasferimento abbia luogo a seguito della vincita di un concorso per cambio di qualifica o per assunzione di un nuovo ruolo anche se trattasi di provenienza da altra amministrazione pubblica. Le indennita' e i rimborsi suddetti sono pure accordati dopo l'aspettativa, sempreche' questa sia stata motivata da ragione di salute o per servizio militare, quando il dipendente sia destinato ad una residenza diversa da quella ove si trovava prima dell'aspettativa stessa.
Testo vigente dal 23 febbraio 1970
