A modifica dell'art. 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562, sostituito dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1957, n. 1205, il titolo di studio richiesto ai fini del conferimento della qualifica di collocatore di terza classe deve essere posseduto alla data dell'8 gennaio 1958.

Testo vigente dal 5 gennaio 1959

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urn:nir:stato:legge:1958-12-12;1110~art1 · fonte del testo